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06-01-2020

Obbligo del registratore telematico

Documento Commerciale 1/2020

obbligo-del-registratore-telematico

Carissimi amici,

Come sapete dal 1 gennaio 2020 tutti i contribuenti (anche chi ha un volume d’affari inferiore a 400.000 euro o in regime forfettario o di vantaggio) hanno l’obbligo del Registratore Telematico.

In pratica dovranno essere trasmessi, a fine giornata e in modo telematico, i corrispettivi di cassa da parte del Centro Acustico.

Ma ecco le principali novità per il Centro Acustico:

  • Connessione a internet del RT (Registratore Telematico)
  • Trasmissione entro 12 giorni dei corrispettivi giornalieri
  • Eliminazione del registro cartaceo dei corrispettivi
  • Stampa del Documento Commerciale
  • Trasmissione automatica allo SDI dei documenti commerciali
  • Obbligo di manutenzione ogni due anni.
  • Concessione di un credito di imposta del 50% del costo, massimo di 250 euro, per ogni RT acquistato.

Mi corre l’obbligo, però,  di fare un pò di chiarezza fornendoti alcune informazioni che possono esserti utili a perseguire, da parte mia, il tuo ESCLUSIVO INTERESSE.

Il Centro Acustico non ha l’obbligo di avere o introdurre il Registratore di Cassa se le sue vendite vengono formalizzate con la FATTURAZIONE ELETTRONICA.

Di per sè, la Fatturazione Elettronica assolve, per sua caratteristica, la trasmissione del venduto all’Agenzia delle Entrate.

La Fattura Elettronica è un documento fiscale. Il Documento Commerciale prodotto dal RT vale come garanzia di acquisto e non ha valore fiscale. 

Per cui puoi evitarti i costi di acquisto, di manutenzione, di gestione e di adeguamento del tuo REGISTRATORE TELEMATICO.

Ma l’obiezione che sorge spontanea è che senza il RT devo fare la fattura anche per quanto riguarda la vendita dei prodotti da banco ( pile, accessori, materiale per pulizia, ecc.) e sappiamo benissimo che i tempi di emissione della fattura sono più lunghi dei tempi di emissione dello scontrino.

VERO.

Ma l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una semplificazione sulla Fatturazione Elettronica che Audilan ha prontamente colto.

Per gli importi inferiori a 400 euro, la fattura elettronica si semplifica in quanto se trattasi di cliente occasionale o cliente acquisito, la procedura automaticamente ti propone la fattura semplificata, dove, con pochi click, confermi, stampi e trasmetti allo SDI con un solo click.

Infatti la semplificazione introdotta sta nel fatto che i dati obbligatori del cliente sono solo il codice fiscale il nome e il cognome.

FANTASTICO, in questo modo posso evitare il RT e quanto ne consegue.

Ma rispondiamo a chi non ha Audilan o a chi ha fatto scelte diverse.

  1. Come sapete molti Centri Acustici sono dotati di registratore di cassa e, con le nuove disposizioni, si sono affrettati ad adeguarlo.
  2. Altri non sono riusciti ad adeguarlo entro la scadenza del 1/1/2019.

Vediamo singolarmente i due casi.

PRIMO CASO: In questo caso la scelta è fatta, mantieni i costi che avevi già o li hai incrementati. Ricordati comunque che in questo caso le vendite fuori dal tuo negozio non possono essere più supportate dalle ricevute fiscali, ma puoi utilizzare l’applicazione web dei corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, se hai il collegamento internet, o registrarle su un supporto digitale e trasmetterle successivamente ( hai tempo 12 giorni ). Se non sei dotato di stampante in quel momento puoi inviarla al cliente utilizzando un canale telematico, previo consenso scritto da parte del cliente. Questo vale comunque per tutti quelli che decidono di adottare il “Documento Commerciale” prodotto dal RT.

SECONDO CASO: In questo caso anche chi ha un volume d’affari inferiore a 400.000 euro non può più utilizzare le ricevute fiscali. Dal 1/1/2020 deve trasmettere i corrispettivi mensili con il RT.  Ma è stata introdotta una flessibilità all’adeguamento di 6 mesi. In questo caso fino al 30/6/2020 il Centro Acustico può continuare con il vecchio registratore di cassa, consegnando al cliente lo scontrino tradizionale e registrando giornalmente i corrispettivi cartacei, ma rimane l’obbligo della trasmissione mensile dei corrispettivi attraverso la procedura web messa a disposizione dell’agenzia delle Entrate. Questo obbligo di trasmissione può farlo entro il mese successivo a quello di competenza o, durante il periodo di moratoria, entro 12 giorni dopo il 30/6/2020. 

Per quanto riguarda invece la LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, torneremo sull’argomento quando saranno rese note le norme attuative di partecipazione.

Un cordiale saluto e a presto per il prossimo nostro aggiornamento.

Riferimenti

Guida allo scontrino elettronico

Video Documento Commerciale

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