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27-02-2020

Nodo Smistamento Ordini per i Centri Acustici

NSO: come funziona e cosa devi sapere

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Carissimi amici,

come al solito siamo qui a rincorrere le disposizioni governative che interessano direttamente o indirettamente il settore dei Centri Acustici poiché, come ben sappiamo, ogni Legge e Decreto si presta a dubbi e interpretazioni, così come è avvenuto per le detrazioni fiscali legate al Sistema della Tessera Sanitaria, chiarite nel mio precedente articolo “Chiarimenti Fiscali 2020”.

L’approfondimento questa volta riguarda il Nodo Smistamento Ordini (NSO) che tutto cambia perché nulla cambi.

Tutto nasce dal DM 7 dicembre 2018, poi modificato con il DM 27 dicembre 2019.

  1. Il primo Decreto introduce Norme e Regolamenti che disciplinano la trasmissione dei documenti, cioè degli ordini di acquisto di beni e servizi da parte dei Clienti ai Fornitori.
  2. Il secondo Decreto sancisce la decorrenza di applicazione delle norme.

Il primo punto da chiarire è chi sono gli attori e come devono adeguarsi a queste Norme, ovvero chi sono i Clienti che ordinano e chi sono i Fornitori che forniscono beni e servizi

Clienti in questo caso sono le PA, cioè le Pubbliche Amministrazioni e quindi, nel nostro caso, le ASL.

Fornitori sono i Centri Acustici, che in questo caso forniscono gli apparecchi acustici, i relativi accessori e la propria competenza nella riabilitazione audio protesica e che, con l’emissione delle Fatture Elettroniche, richiedono la conseguente liquidazione.

Il primo dubbio, già sollevato dall’Associazione ANA (CIRC. ANA 4/2020), riguarda il campo di applicazione della norma, resta tuttora fortemente dubbio il fatto che essa si applichi anche ai Centri Acustici, dal momento che essi non forniscono beni o servizi a seguito di un “ordine” da parte dell’ASL, ma assistenza protesica ai sensi del D.M. 332/99 secondo uno specifico protocollo (diagnosi, prescrizione, autorizzazione, consegna, collaudo).

Purtroppo le varie Asl procedono in ordine sparso su tutto il Territorio Nazionale e si spingono alla libera interpretazione, per cui tralasciamo per un momento il fatto che a tale norma i Centri Acustici si debbano o meno adeguare e diamo per scontato che debbano adeguarsi.

Anche perché il tempo dei chiarimenti da parte del Ministero dell’Economia, auspicati dall’ANA, arriva sempre dopo, mentre noi ADESSO dobbiamo sapere.

Cerchiamo quindi di essere pratici e andiamo alle certezze.

Il Centro Acustico deve accreditarsi come Fornitore dell’Asl come indicato sul sito del Ministero e dell’Economia e delle Finanze.

Molti Centri Acustici sono già stati invitati ad adeguarsi alla normativa attraverso comunicazioni dirette da parte delle varie ASL, a partire già da luglio 2019 in previsione di un decreto la cui applicazione era prevista per il 1° ottobre 2019 e solo a fine anno prorogata con il DM del 27 dicembre 2019.

Alcune ASL hanno inviato delle comunicazioni di richiesta specifiche ai vari Centri Acustici, invitando loro alla compilazione di un modulo predisposto direttamente dall’ASL, come ad esempio la ASST di LODI con comunicazione del luglio 2019 attraverso il modulo di invio.

Altre ASL hanno richiesto il codice con comunicazioni e strumenti meno precisi e performanti o addirittura non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo lasciando i Centri Acustici del tutto ignari della necessità di doversi accreditare per poter procedere alla fatturazione delle forniture sociali.

Cosa può fare il Centro Acustico per mettersi in norma e non avere problemi di impagati più o meno legittimi da parte delle ASL?

Deve comunicare il proprio indirizzo PEC alle Asl di riferimento, secondo le modalità da queste previste, per cui se avete ricevuto comunicazioni in tal senso dovete ottemperare a quanto richiesto.

Se non avete ricevuto tali comunicazioni il nostro consiglio è di contattare le ASL per conoscere le modalità di registrazione come fornitori al fine di non trovarvi impreparati o peggio con fatture non pagate. 

Per il resto come dicevamo in apertura “tutto cambia perché nulla cambi”, ovvero una volta che vi sarete registrati al NSO il processo di fatturazione elettronica resterà lo stesso di sempre con le stesse modalità e procedure che avete seguito fino ad oggi.

Un ultimo chiarimento sulla legittimità di non liquidare ADESSO le fatture, come indicato nel DM 27 dicembre 2019: “ A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto dal comma 3.”

Spero di esservi stato di aiuto e se necessitate di ulteriori chiarimenti non esitate a chiamarmi.

Un caro saluto

Massimo Lanotte

+39 338 9885104

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